Consauto | Revisioni Auto 2012

LA REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI

Riguarda tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori in circolazione ed i loro rimorchi; dal 1° Gennaio 2000 la periodicità di questo controllo si è allineata alla cadenza della Comunità Europea come già previsto dall'articolo 80 del Nuovo Codice della Strada.

 

Revisione Autoveicoli

ANNO 2012

Si ricorda che l'articolo 80 del codice della strada , prevede una multa di 159 Euro , per tutti i veicoli che saranno trovati sprovvisti di regolare revisione .

 

Autovetture

I controlli tecnici sugli autoveicoli da sottoporre a revisione

Le prove alle quali devono essere sottoposti gli autoveicoli in sede di revisione , riportate nel decreto 408/98 del Ministero dei Trasporti sono:

 

1 - DISPOSITIVI DI FRENATURA

Controllo freno di servizio (stato generale, efficienza, equilibratura), freno di soccorso, freno di stazionamento (stato meccanico, efficienza); usura di dischi e tasselli

2 - STERZO

Stato meccanico, gioco dello sterzo, fissaggio del sistema, tiranteria e snodi, idroguida/servosterzo, cuscinetti ruote

3 - VISIBILITA'

I cristalli, oltre che essere omologati e conformi, devono essere integri e privi di difetti (bolle), la visibilità non deve essere ostruita da adesivi o simili. I dispositivi di pulizia (spazzole, motorino lavavetro e tergicristallo) devono funzionare a dovere. I dispositivi antiappannamento (ventilazione interna e sbrinamento) devono funzionare.

 

4 - IMPIANTO ELETTRICO

Proiettori abbaglianti e anabbaglianti (omologazione, efficienza, commutazione, orientamento) luci di posizione, luci di arresto, indicatori di direzione, fendinebbia, luci targa, luci retromarcia, spie cruscotto


5 - ASSI, RUOTE, PNEUMATICI, SOSPENSIONI

Controllo assi, bracci, cerchi, molle, ammortizzatori, pneumatici (dimensioni, indice di carico, efficienza)


6 - SCOCCA-TELAIO-CARROZZERIA

Viene controllato lo stato generale e la conformità all'omologazione della carrozzeria, masse, fondi, serbatoio e tubi carburante, numero di sedili, gancio traino, impianti di alimentazione a G.P.L. o metano, porte e serrature, attacchi sospensioni, dispositivo paraincastro posteriore, corretto fissaggio della marmitta e di altre strutture applicate alla carrozzeria (tende parasole, portasci, ecc.)


7 - EQUIPAGGIAMENTI

Fissaggio sedili e volante; efficienza di contachilometri, avvisatore acustico, triangolo, fissaggio batteria, comandi elettrici e pedaliera, ruota di scorta, adattamenti per handicappati, cinture di sicurezza (per questi ultimi viene controllata anche l'omologazione)


La direzione generale della M.C.T.C. ha ribadito che le cinture di sicurezza sono obbligatorie anche per i posti posteriori per tutti i veicoli della categoria M1 (autovetture, ecc.) immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, se provvisti degli specifici punti di attacco.

8 - EFFETTI NOCIVI

Controllo del vano motore: trafilaggi, perdite e gocciolamenti di trasmissione (giunti omocinetici, cuffie, differenziale) e sistema di raffreddamento (radiatore, tubazioni); efficienza di silenziatore e catalizzatore/retrofit, controllo emissioni gas (sia a benzina che a gas, se presente) o fumi di scarico.

Si fa presente che, in seguito alla Circolare Prot. n. R.U. n. 67492 del 10/08/2010, come ribadito anche con Circolare Prot. R.U. n. 94959 del 26/11/2010, la prova fonometrica per la misurazione delle emissioni sonore allo scarico non è più obbligatoria ma eseguita a discrezione del Responsabile Tecnico che esegue la revisione del veicolo (resta l'obbligo per la misurazione dell'intensità sonora del clacson).

N. B.: Per questo tipo di problemi il veicolo deve essere
"Sospeso dalla circolazione"

 


9 - IDENTIFICAZIONE VEICOLO

numero di telaio (leggibilità) - targa (integrità, riflettenza) - tipo motore - documenti di circolazione ed eventuale documentazione integrativa - controlli complementari

Circolare ministeriale in evidenza: "Punzonatura numero di telaio veicoli Renault Modus"
(Prot. n. Div6 46065/8/3 del 26/10/2006)

Talvolta capita che si verifichino problemi all'atto del controllo del numero di telaio, per errori di trascrizione sulla Carta di Circolazione, per punzonature errate all'origine o per corrosione che rende illeggibili i numeri; le targhe, sia anteriore che posteriore, devono essere originali, integre e in grado di riflettere.

Per problemi di questo tipo la revisione non può essere effettuata. E' necessario:

  • ripunzonare il numero di telaio in caso di numero illeggibile per corrosione;
  • effettuare una correzione sulla Carta di Circolazione in caso di errori di trascrizione;
  • ritargare il veicolo (reimmatricolazione) in caso di targhe rotte, illeggibili o mancanti;
  • rinnovare licenza o autorizzazione per il trasporto di cose, attestazione ATP scaduta; collaudare serbatoi o cisterne scaduti (approfondimenti)

Questo tipo di operazioni può essere effettuato solo presso gli uffici della locale M.C.T.C.

SMARRIMENTO DELLE TARGHE: L’art. 100 comma I del Nuovo Codice della Strada prevede come obbligatorie per gli autoveicoli sia la targa posteriore che quella anteriore.
In caso di smarrimento o furto, effettuata la relativa denuncia entro 48 ore ai carabinieri, è consentita la circolazione con un pannello sostitutivo riportante la sequenza alfanumerica della targa smarrita al posto della stessa.

Entro 15 giorni dalla denuncia (previsti per l'eventualità che la targa venga ritrovata) occorre obbligatoriamente richiedere la reimmatricolazione del veicolo con nuove targhe e carta di circolazione (la targa restante e la carta di circolazione dovranno essere restituite all'ufficio della motorizzazione civile al momento della consegna delle nuove targhe e della nuova carta di circolazione).

Trascorsi 15 giorni senza che sia stata richiesta la nuova immatricolazione (circostanza dimostrabile conservando a bordo la ricevuta della pratica rilasciata dalla motorizzazione) ogni qual volta il veicolo è immesso in circolazione (quindi compresa la sosta in area pubblica)
è violata la suddetta disposizione contenuta nel 1° comma dell'articolo 100 del codice della strada, per la quale è prevista una sanzione pecuniaria da 78,00 a 311,00 euro.

Per quanto riguarda la revisione periodica, essa può essere superata con esito positivo soltanto successivamente al ripristino della targa o almeno alla richiesta di reimmatricolazione (quindi con le nuove targhe installate e la domanda di reimmatricolazione regolarmente vidimata dall’ufficio della Motorizzazione)
 
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